costituzione di servitù convenzionale richiede la manifesta volontà di costituire un diritto reale


 

Cass. 20.09.1999, n. 10159

 

Per la costituzione di una servitù convenzionale (nella specie di passaggio, a carico di un fondo in comproprietà e a vantaggio di altro di proprietà esclusiva) pur non essendo necessarie formule sacramentali, non è sufficiente il mero riconoscimento dell'uso a cui è convenzionalmente adibita la parte comune di un fondo, ma è invece necessario che il titolo specifichi i fondi interessati, le modalità di esercizio, l'estensione della servitù e le caratteristiche di essa, al fine di dimostrare la volontà delle parti di costituire un diritto reale, non personale.