costituzione di servitù convenzionale richiede la manifesta
volontà di costituire un diritto reale
Cass. 20.09.1999, n. 10159
Per la
costituzione di una servitù convenzionale (nella specie di passaggio, a
carico di un fondo in comproprietà e a vantaggio di altro di proprietà
esclusiva) pur non essendo necessarie formule sacramentali, non è sufficiente
il mero riconoscimento dell'uso a cui è convenzionalmente adibita la parte
comune di un fondo, ma è invece necessario che il titolo specifichi i fondi
interessati, le modalità di esercizio, l'estensione della servitù e le
caratteristiche di essa, al fine di dimostrare la volontà delle parti di
costituire un diritto reale, non personale.